In tema di distanze legali tra proprietà finitime inserite in un edificio condominiale, costituisce “costruzione” ai sensi dell’art. 907 c.c. l’installazione di una struttura fissa e stabilmente ancorata al suolo o ai muri perimetrali, ancorché preordinata all’alloggiamento di una tenda retrattile, qualora per dimensioni, conformazione o idoneità a generare nuova volumetria si riveli capace di ostacolare l’esercizio della veduta in appiombo (inspectio e prospectio) del proprietario del piano superiore. Il divieto di edificare a distanza inferiore a tre metri opera indipendentemente dalle esigenze di contemperamento con il diritto alla riservatezza del vicino, trovando applicazione esclusiva il bilanciamento normativo già operato dal legislatore a tutela dell’igiene degli edifici e delle essenziali necessità abitative. L’accertamento in concreto della natura costruttiva del manufatto è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cosa ha deciso la Corte
La Corte ribadisce che non tutte le tende violano le distanze di legge, ma solo quelle dotate di strutture fisse (come grossi cassonetti o guide laterali) che alterano in modo permanente il volume dell’edificio limitando la visuale verso il basso del vicino del piano di sopra. Il condominio come. Eente non ha voce in capitolo per dirimere liti sulle distanze tra singole proprietà esclusive (diritto di veduta), ma l’amministratore ha il dovere di intervenire qualora l’installazione di questi manufatti leda il decoro architettonico della facciata, che è un bene comune. In caso di controversia, è sempre consigliabile convocare l’assemblea affinché i condomini valutino la situazione, deliberino eventuali azioni a tutela del decoro o stabiliscano un regolamento preciso sulle tipologie di tende ammesse, prevenendo così l’installazione di strutture fisse potenzialmente illegittime.



