Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11039 del 11 luglio 2023, ha precisato che è valida la delibera assembleare che approva, in un’unica seduta, più rendiconti, purché ciascuno di questi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. In altre parole, se durante un’assemblea vengono presentati rendiconti separati relativi a anni finanziari differenti, la loro approvazione congiunta è valida. Non bisogna però far confusione facendo confluire le diverse annualità in un unico e sintetico documento contabile. In tal caso l’assemblea sarebbe annullabile (Tribunale di Palermo 21 giugno 2023, n. 3041). In sintesi, l’assemblea può approvare più rendiconti in un’unica seduta, a patto che ciascuno di essi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. Tuttavia, l’amministratore deve comunque rispettare l’obbligo di convocare l’assemblea annualmente per l’approvazione del bilancio.

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI
Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]


