Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11039 del 11 luglio 2023, ha precisato che è valida la delibera assembleare che approva, in un’unica seduta, più rendiconti, purché ciascuno di questi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. In altre parole, se durante un’assemblea vengono presentati rendiconti separati relativi a anni finanziari differenti, la loro approvazione congiunta è valida. Non bisogna però far confusione facendo confluire le diverse annualità in un unico e sintetico documento contabile. In tal caso l’assemblea sarebbe annullabile (Tribunale di Palermo 21 giugno 2023, n. 3041). In sintesi, l’assemblea può approvare più rendiconti in un’unica seduta, a patto che ciascuno di essi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. Tuttavia, l’amministratore deve comunque rispettare l’obbligo di convocare l’assemblea annualmente per l’approvazione del bilancio.

ABSTRACT: LAVORI CONDOMINIALI INCOMPLETI. VIETATA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE DA PARTE DEL CONDOMINO
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese per la conservazione delle parti comuni e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori restano del tutto indipendenti. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari, il condomino moroso non […]


