Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11039 del 11 luglio 2023, ha precisato che è valida la delibera assembleare che approva, in un’unica seduta, più rendiconti, purché ciascuno di questi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. In altre parole, se durante un’assemblea vengono presentati rendiconti separati relativi a anni finanziari differenti, la loro approvazione congiunta è valida. Non bisogna però far confusione facendo confluire le diverse annualità in un unico e sintetico documento contabile. In tal caso l’assemblea sarebbe annullabile (Tribunale di Palermo 21 giugno 2023, n. 3041). In sintesi, l’assemblea può approvare più rendiconti in un’unica seduta, a patto che ciascuno di essi si riferisca a un singolo e distinto esercizio finanziario. Tuttavia, l’amministratore deve comunque rispettare l’obbligo di convocare l’assemblea annualmente per l’approvazione del bilancio.

SOPRAELEVAZIONI IN CONDOMINIO: QUANDO L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CEDE AL DIVIETO REGOLAMENTARE
Nel panorama immobiliare odierno, il confine tra la legittimità urbanistica di un’opera e la sua liceità all’interno delle dinamiche condominiali rappresenta un terreno di costante contenzioso. La Sentenza n. 450 del 04/08/2026 del Tribunale di Pordenone interviene con assoluta fermezza su questo tema, consolidando un orientamento giurisprudenziale estremamente rigoroso. La pronuncia ribadisce un principio ineludibile: […]


