CHI DEVE COMUNICARE LA VENDITA ALL’AMMINISTRATORE E COSA SUCCEDE SE NON LO SI FA?

L’obbligo spetta al venditore (alienante). Egli deve trasmettere all’Amministratore una copia autentica dell’atto di vendita (rogito). Finché questa comunicazione non perviene correttamente, il venditore rimane obbligato a pagare le spese condominiali in solido con l’acquirente, anche se non è più il proprietario.

L’art. 63, comma 5, disp. att. c.c. è categorico: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto”.
Ciò significa che:

  1. Non basta una semplice mail o telefonata: L’Amministratore deve ricevere la copia autentica (rilasciata dal notaio) o una dichiarazione del notaio che attesti l’avvenuta stipula. Solo questo documento permette l’aggiornamento del Registro di Anagrafe Condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.).
  2. Responsabilità senza limiti: A differenza della solidarietà del “biennio” (anno in corso e precedente), questa responsabilità del venditore che non comunica la vendita non ha limiti temporali: egli continuerà a rispondere di tutti i debiti condominiali futuri finché non invia l’atto.
  3. L’interesse del venditore: Sebbene l’acquirente possa avere interesse a farsi conoscere, è il venditore il soggetto maggiormente a rischio; se l’acquirente non paga e la vendita non è stata comunicata formalmente, l’Amministratore potrà chiedere il decreto ingiuntivo direttamente al vecchio proprietario.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

A CHI APPARTENGONO I BALCONI INCASSATI?

La struttura del balcone incassato è in comproprietà tra il proprietario dell’appartamento superiore e quello dell’appartamento inferiore ai sensi dell’art. 1125 del Codice Civile, mentre il frontalino costituisce parte integrante della facciata ed è di natura condominiale. A differenza dei balconi aggettanti, i balconi incassati non sporgono oltre la linea dei muri perimetrali dell’edificio, ma […]

DI CHI È LA SOLETTA DEL BALCONE AGGETTANTE?

La soletta del balcone aggettante, comprensiva della struttura portante e di tutti i suoi elementi esterni (estradosso, intradosso e frontalino), è di regola di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Dal punto di vista strutturale e giuridico, il balcone aggettante rappresenta un prolungamento spaziale dell’unità immobiliare privata verso l’esterno. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito […]