L’obbligo spetta al venditore (alienante). Egli deve trasmettere all’Amministratore una copia autentica dell’atto di vendita (rogito). Finché questa comunicazione non perviene correttamente, il venditore rimane obbligato a pagare le spese condominiali in solido con l’acquirente, anche se non è più il proprietario.
L’art. 63, comma 5, disp. att. c.c. è categorico: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto”.
Ciò significa che:
- Non basta una semplice mail o telefonata: L’Amministratore deve ricevere la copia autentica (rilasciata dal notaio) o una dichiarazione del notaio che attesti l’avvenuta stipula. Solo questo documento permette l’aggiornamento del Registro di Anagrafe Condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.).
- Responsabilità senza limiti: A differenza della solidarietà del “biennio” (anno in corso e precedente), questa responsabilità del venditore che non comunica la vendita non ha limiti temporali: egli continuerà a rispondere di tutti i debiti condominiali futuri finché non invia l’atto.
- L’interesse del venditore: Sebbene l’acquirente possa avere interesse a farsi conoscere, è il venditore il soggetto maggiormente a rischio; se l’acquirente non paga e la vendita non è stata comunicata formalmente, l’Amministratore potrà chiedere il decreto ingiuntivo direttamente al vecchio proprietario.



