CHI DEVE COMUNICARE LA VENDITA ALL’AMMINISTRATORE E COSA SUCCEDE SE NON LO SI FA?

L’obbligo spetta al venditore (alienante). Egli deve trasmettere all’Amministratore una copia autentica dell’atto di vendita (rogito). Finché questa comunicazione non perviene correttamente, il venditore rimane obbligato a pagare le spese condominiali in solido con l’acquirente, anche se non è più il proprietario.

L’art. 63, comma 5, disp. att. c.c. è categorico: “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto”.
Ciò significa che:

  1. Non basta una semplice mail o telefonata: L’Amministratore deve ricevere la copia autentica (rilasciata dal notaio) o una dichiarazione del notaio che attesti l’avvenuta stipula. Solo questo documento permette l’aggiornamento del Registro di Anagrafe Condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.).
  2. Responsabilità senza limiti: A differenza della solidarietà del “biennio” (anno in corso e precedente), questa responsabilità del venditore che non comunica la vendita non ha limiti temporali: egli continuerà a rispondere di tutti i debiti condominiali futuri finché non invia l’atto.
  3. L’interesse del venditore: Sebbene l’acquirente possa avere interesse a farsi conoscere, è il venditore il soggetto maggiormente a rischio; se l’acquirente non paga e la vendita non è stata comunicata formalmente, l’Amministratore potrà chiedere il decreto ingiuntivo direttamente al vecchio proprietario.

Fonte: Anaci BAT

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