Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 luglio 2024, n. 13771, ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo alla realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone. La chiusura integrale del balcone è un’alterazione che comporta la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio, ed è pertanto soggetta alla previa richiesta del permesso di costruire, non essendo peraltro possibile qualificare la struttura come una mera pergotenda. Uno spazio meramente accessorio, se acquisice caratteristiche analoghe (seppur non identiche) a quelle degli ambienti interni, andando a creare, oltre all’ampliamento volumetrico, anche un incremento della superficie utile ai fini abitativi richiede il permesso di costruire.

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI
Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]


