Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 luglio 2024, n. 13771, ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo alla realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone. La chiusura integrale del balcone è un’alterazione che comporta la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio, ed è pertanto soggetta alla previa richiesta del permesso di costruire, non essendo peraltro possibile qualificare la struttura come una mera pergotenda. Uno spazio meramente accessorio, se acquisice caratteristiche analoghe (seppur non identiche) a quelle degli ambienti interni, andando a creare, oltre all’ampliamento volumetrico, anche un incremento della superficie utile ai fini abitativi richiede il permesso di costruire.

ABSTRACT: LAVORI CONDOMINIALI INCOMPLETI. VIETATA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE DA PARTE DEL CONDOMINO
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese per la conservazione delle parti comuni e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori restano del tutto indipendenti. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari, il condomino moroso non […]


