Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 luglio 2024, n. 13771, ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo alla realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone. La chiusura integrale del balcone è un’alterazione che comporta la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio, ed è pertanto soggetta alla previa richiesta del permesso di costruire, non essendo peraltro possibile qualificare la struttura come una mera pergotenda. Uno spazio meramente accessorio, se acquisice caratteristiche analoghe (seppur non identiche) a quelle degli ambienti interni, andando a creare, oltre all’ampliamento volumetrico, anche un incremento della superficie utile ai fini abitativi richiede il permesso di costruire.

SOPRAELEVAZIONI IN CONDOMINIO: QUANDO L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CEDE AL DIVIETO REGOLAMENTARE
Nel panorama immobiliare odierno, il confine tra la legittimità urbanistica di un’opera e la sua liceità all’interno delle dinamiche condominiali rappresenta un terreno di costante contenzioso. La Sentenza n. 450 del 04/08/2026 del Tribunale di Pordenone interviene con assoluta fermezza su questo tema, consolidando un orientamento giurisprudenziale estremamente rigoroso. La pronuncia ribadisce un principio ineludibile: […]


