COMPRAVENDITA IMMOBILE. CHI PAGA LE SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI DELIBERATE PRIMA DEL ROGITO?

L’obbligo di pagare le spese straordinarie ricade sul venditore, ovvero su chi era proprietario dell’immobile al momento dell’approvazione della delibera.

In caso di trasferimento di proprietà di un’unità immobiliare, l’onere dei costi per innovazioni, manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle parti comuni grava su chi era il proprietario al momento in cui l’assemblea ha disposto tali interventi. Questo accade perché la delibera assembleare ha valore costitutivo della relativa obbligazione di spesa, indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati realizzati o pagati in un momento successivo all’atto traslativo. Nel caso specifico, i venditori sono stati condannati a rimborsare l’acquirente poiché la delibera per la sostituzione della caldaia fu presa prima della stipula dell’atto di vendita.

Fonte: Anaci BAT

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I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]