L’obbligo di pagare le spese straordinarie ricade sul venditore, ovvero su chi era proprietario dell’immobile al momento dell’approvazione della delibera.
In caso di trasferimento di proprietà di un’unità immobiliare, l’onere dei costi per innovazioni, manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle parti comuni grava su chi era il proprietario al momento in cui l’assemblea ha disposto tali interventi. Questo accade perché la delibera assembleare ha valore costitutivo della relativa obbligazione di spesa, indipendentemente dal fatto che i lavori siano stati realizzati o pagati in un momento successivo all’atto traslativo. Nel caso specifico, i venditori sono stati condannati a rimborsare l’acquirente poiché la delibera per la sostituzione della caldaia fu presa prima della stipula dell’atto di vendita.



