COSA FARE SE IL VICINO INVADE LA MIA COLONNA D’ARIA CON STENDITOI SPORGENTI?

Verifica prima il Regolamento di Condominio. Se non vietato, l’invasione è contestabile legalmente solo se ostacola il tuo diritto di veduta, crea pericolo o causa sgocciolamento (stillicidio). In questi casi, puoi chiederne la rimozione, prima in via bonaria e poi giudiziale.

Sebbene l’art. 840 c.c. estenda la proprietà allo spazio aereo sovrastante, la tutela legale contro gli stenditoi del piano superiore non è automatica, ma dipende da tre fattori:
Il Regolamento di Condominio è la prima fonte da consultare. Spesso i regolamenti (specialmente quelli contrattuali o di polizia urbana locale) vietano tout court l’esposizione di panni o stenditoi sporgenti per motivi di decoro architettonico. In questo caso, basta segnalare la violazione all’amministratore.
Se i panni bagnati sgocciolano sul tuo balcone o terrazzo, si configura una molestia vietata (art. 908 c.c. per analogia e art. 2043 c.c.). Questa è la contestazione più forte e concreta: il vicino non ha mai il diritto di far cadere acqua o liquidi nella proprietà sottostante.
Se non c’è gocciolamento e il regolamento non lo vieta, l’azione legale (actio negatoria) per la sola “invasione dello spazio” richiede che lo stenditoio sporgente leda un tuo interesse concreto (es. ti impedisce di montare una tenda da sole, toglie molta luce o costituisce un pericolo per la sicurezza). Se la sporgenza è minima e non crea danni funzionali, un giudice potrebbe ritenere l’azione sproporzionata.

Fonte: Anaci BAT

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