ENTRO QUANTO TEMPO E CON QUALI MODALITÀ VA COMUNICATO IL DISSENSO ALLE LITI?

Il termine è di 30 giorni a pena di decadenza. Decorre dalla data della delibera per chi era presente (astenuto o dissenziente) e dalla data di ricezione del verbale per chi era assente.

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1132 c.c. è un termine “di decadenza”: questo significa che, una volta scaduto, il diritto di separare la propria responsabilità è perso per sempre e non può essere ripristinato.
Per il calcolo dei tempi occorre distinguere due situazioni:

  1. Condomini presenti o astenuti: I 30 giorni iniziano a decorrere dal giorno stesso dell’assemblea in cui è stata assunta la decisione di stare in giudizio.
  2. Condomini assenti: Il termine decorre dal giorno in cui il condomino ha ricevuto comunicazione formale del verbale (conoscenza legale della delibera).

Attenzione: Il semplice fatto di aver votato “contro” in assemblea non è sufficiente. La legge richiede un “atto notificato” all’amministratore (inviato tramite PEC o Raccomandata A/R). Tale comunicazione è un atto recettizio: per essere efficace e rispettare la scadenza, deve giungere all’indirizzo del destinatario (l’Amministratore o lo studio) entro il trentesimo giorno. Una comunicazione inviata in ritardo, o tramite mail ordinaria non tracciabile, rende il dissenso nullo, obbligando il condomino a partecipare alle spese legali e alle conseguenze di un’eventuale sconfitta processuale esattamente come tutti gli altri.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

COMPROPRIETARI DELLO STESSO APPARTAMENTO: L’AMMINISTRATORE PUÒ PRETENDERE DA ME IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA CONDOMINIALE?

Sì, l’amministratore può chiedere l’intero pagamento a ciascuno dei comproprietari. In caso di contitolarità di un immobile (ad esempio tra coniugi, eredi o soci), vige il principio della “solidarietà passiva”: ogni comproprietario è responsabile per l’intero debito verso il condominio, a prescindere dalla grandezza della sua quota di proprietà. Molti condomini pensano erroneamente che, possedendo […]

È PROPRIO OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE? COSA RISCHIA IL CONDOMINIO SE DECIDIAMO DI NON PRESENTARCI AL PRIMO INCONTRO?

Sì, la partecipazione è un dovere giuridico. Sebbene non si possa essere costretti fisicamente a partecipare, la diserzione senza un giustificato motivo espone il Condominio a pesanti sanzioni pecuniarie (pari al contributo unificato della causa), alla possibile condanna al pagamento delle spese legali anche in caso di vittoria e, soprattutto, fornisce al Giudice un “indizio” […]