ENTRO QUANTO TEMPO E CON QUALI MODALITÀ VA COMUNICATO IL DISSENSO ALLE LITI?

Il termine è di 30 giorni a pena di decadenza. Decorre dalla data della delibera per chi era presente (astenuto o dissenziente) e dalla data di ricezione del verbale per chi era assente.

Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1132 c.c. è un termine “di decadenza”: questo significa che, una volta scaduto, il diritto di separare la propria responsabilità è perso per sempre e non può essere ripristinato.
Per il calcolo dei tempi occorre distinguere due situazioni:

  1. Condomini presenti o astenuti: I 30 giorni iniziano a decorrere dal giorno stesso dell’assemblea in cui è stata assunta la decisione di stare in giudizio.
  2. Condomini assenti: Il termine decorre dal giorno in cui il condomino ha ricevuto comunicazione formale del verbale (conoscenza legale della delibera).

Attenzione: Il semplice fatto di aver votato “contro” in assemblea non è sufficiente. La legge richiede un “atto notificato” all’amministratore (inviato tramite PEC o Raccomandata A/R). Tale comunicazione è un atto recettizio: per essere efficace e rispettare la scadenza, deve giungere all’indirizzo del destinatario (l’Amministratore o lo studio) entro il trentesimo giorno. Una comunicazione inviata in ritardo, o tramite mail ordinaria non tracciabile, rende il dissenso nullo, obbligando il condomino a partecipare alle spese legali e alle conseguenze di un’eventuale sconfitta processuale esattamente come tutti gli altri.

Fonte: Anaci BAT

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