IL CONDOMINO PUÒ RIFIUTARSI DI PAGARE LA QUOTA PER MANIFESTI FUNEBRI O DI CONDOGLIANZE DISPOSTI DALL’AMMINISTRATORE E APPROVATI IN RENDICONTO?

Sì. Se non è previsto espressamente da un Regolamento di Condominio di natura “contrattuale” (approvato da tutti i condomini) o da una delibera presa all’unanimità, queste spese non sono considerate costi di gestione dei beni comuni. Il singolo condomino può legittimamente rifiutarsi di pagare la propria quota, anche se la spesa è stata approvata dalla maggioranza in assemblea o se l’importo è minimo.

La questione non riguarda la sensibilità o il rispetto verso il defunto, ma i limiti dei poteri dell’assemblea e dell’amministratore che non può compiere atti di cortesia sociale.

  1. Ai sensi degli artt. 1117 e 1135 del Codice Civile, il Condominio è un ente che ha il solo scopo di gestire, conservare e godere delle parti comuni dell’edificio (scale, tetto, facciata, impianti). Un manifesto funebre o un omaggio floreale non attengono alla conservazione dell’immobile, ma rientrano nella sfera dei rapporti personali e della cortesia sociale.
  2. Molti credono che se la maggioranza approva il bilancio, tutti debbano pagare. In questo caso non è così. La giurisprudenza stabilisce che sono nulle le delibere che riguardano materie estranee alle finalità condominiali. Poiché il cordoglio è un atto di “liberalità” (un regalo o un gesto di cortesia), l’assemblea non ha il potere di imporre questo costo a chi non vuole sostenerlo.
  3. Spesso queste spese vengono giustificate per consuetudine, ma la consuetudine non è fonte di diritto in ambito condominiale se viola il Codice Civile. L’art. 1135 c.c. è tassativo: l’assemblea delibera sulle spese necessarie per le parti comuni. Il cordoglio per un defunto è un atto di sensibilità umana, non un atto di gestione immobiliare. La delibera, pur approvata, è nulla per difetto di oggetto: il risultato è che il dissenziente non è tenuto a contribuire.
  4. Se la spesa è inserita nel consuntivo approvato, il condomino può comunque contestarla. Trattandosi di un vizio di “nullità” (e non di semplice annullabilità), la contestazione non scade dopo 30 giorni, ma può essere fatta valere in qualsiasi momento, ad esempio opponendosi a una richiesta di pagamento o a un decreto ingiuntivo.

Le spese per i manifesti funebri non sono spese condominiali obbligatorie. Il condominio non è un ente morale di beneficenza né un club sociale, ma un ente di gestione di beni immobili. Senza il consenso unanime o una previsione regolamentare contrattuale, l’assemblea non ha il potere di obbligare il dissenziente a pagare per il manifesto del vicino “nemico”. La delibera che approva tale spesa è affetta da nullità radicale per estraneità all’oggetto sociale.

Fonte: Anaci BAT

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