Sì, l’installazione di una telecamera a protezione della propria abitazione è un diritto del singolo condomino, ma deve avvenire nel rispetto di regole molto precise per tutelare la privacy di tutti.
Ecco i punti fondamentali che ognuno deve conoscere:
- La Regola d’Oro: L’Angolo di Ripresa. La telecamera è legale solo ed esclusivamente se il suo raggio d’azione è limitato allo spazio di proprietà di chi la installa. Ad esempio, può inquadrare l’interno della propria porta d’ingresso o l’area immediatamente antistante (il proprio zerbino).
- Divieto Assoluto di Riprendere Aree Comuni. È severamente vietato che la telecamera riprenda, anche solo parzialmente, aree condominiali come:
– Il pianerottolo comune
– Le scale o l’ascensore
– Le porte d’ingresso o le finestre degli altri appartamenti
– Il cortile, i corridoi o l’androne - Chi è il Responsabile? La responsabilità legale, civile e penale, per l’uso della telecamera e per la gestione delle immagini registrate è esclusivamente del singolo condomino che l’ha installata. Né il Condominio né l’Amministratore hanno alcuna responsabilità in merito.
- Obbligo del Cartello. Chi installa una telecamera deve sempre esporre un cartello informativo (“Area Videosorvegliata”) che avvisi della presenza del dispositivo, come richiesto dal Garante della Privacy.
Cosa fare in caso di dubbi? Se un condomino avesse il fondato sospetto che una telecamera privata non rispetti queste regole, il primo passo è parlarne civilmente con il vicino interessato. Se il dialogo non porta a una soluzione, è opportuno inviare una segnalazione scritta (email o PEC) all’Amministratore. Ricevuta la segnalazione, l’amministratore richiamerà formalmente il condomino al rispetto delle regole sull’uso degli spazi condominiali (art. 1102 c.c.), diffidandolo dal riprendere aree che non siano di sua stretta pertinenza.
Se anche l’intervento dell’Amministratore non fosse risolutivo, il soggetto che si ritiene leso, ha due strade principali da percorrere: Reclamo al Garante della Privacy e/o Azione Legale.



