Sebbene astrattamente prevista dall’art. 66 Disp. Att. C.C., è la modalità tecnicamente più vulnerabile e sconsigliata: l’assenza di poteri certificatori (fede pubblica) espone il Condominio all’annullamento delle delibere in caso di contestazione.
La consegna a mano nasconde insidie processuali spesso ignorate dai condòmini che mirano al solo risparmio postale:
- L’Amministratore non è un Pubblico Ufficiale: A differenza del postino o dell’Ufficiale Giudiziario, l’amministratore (o un suo collaboratore/dipendente) è un privato cittadino. La sua dichiarazione di avvenuta consegna non gode di “fede privilegiata”. In giudizio, ha lo stesso valore della parola del condòmino che nega di aver ricevuto l’atto.
- Il rischio del “disconoscimento”: Poiché la ricevuta è una semplice scrittura privata, al condòmino basta affermare “Quella non è la mia firma” (disconoscimento) per paralizzare l’azione legale. A quel punto, l’onere di provare l’autenticità ricadrebbe sul Condominio, costringendolo a lunghe e costose perizie calligrafiche.
- Impossibilità di Identificazione (Collaboratori e Familiari): Chi consegna a mano (spesso un collaboratore di studio) non ha il potere di chiedere i documenti di identità a chi apre la porta. Se a firmare è un parente, un convivente o un ospite, manca la certezza legale che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del proprietario (cosa che invece la Legge garantisce alla notifica postale). Il proprietario potrebbe facilmente impugnare l’assemblea sostenendo che il firmatario non era autorizzato o che la firma è apocrifa.
- Professionalità vs. Fattorinaggio: Infine, tale prassi distoglie l’amministratore dai suoi compiti tecnici e contabili di tutela del patrimonio, riducendolo a mero fattorino, senza offrire in cambio la sicurezza legale che solo un Ente Terzo (Poste o Gestore PEC) può garantire.



