Assolutamente no. L’art. 67, comma 5, disp. att. c.c. pone un divieto assoluto e inderogabile: all’amministratore non possono essere conferite deleghe per qualunque tipo di assemblea.
Prima della Riforma del 2012, la validità di tali deleghe era dibattuta e spesso legata al conflitto di interessi. Oggi il legislatore ha operato una scelta radicale per garantire la separazione tra organo gestorio e organo deliberante. Il divieto è oggettivo: non rileva se l’amministratore sia anche condòmino o se voti contro i propri interessi. La violazione di tale divieto rende la delibera annullabile. La giurisprudenza estende prudenzialmente tale divieto anche ai collaboratori e dipendenti dello studio dell’amministratore, per evitare l’elusione della norma attraverso interposte persone (conflitto di interessi potenziale).



