L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ RICEVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE I CONDÒMINI IN ASSEMBLEA?

Assolutamente no. L’art. 67, comma 5, disp. att. c.c. pone un divieto assoluto e inderogabile: all’amministratore non possono essere conferite deleghe per qualunque tipo di assemblea.

Prima della Riforma del 2012, la validità di tali deleghe era dibattuta e spesso legata al conflitto di interessi. Oggi il legislatore ha operato una scelta radicale per garantire la separazione tra organo gestorio e organo deliberante. Il divieto è oggettivo: non rileva se l’amministratore sia anche condòmino o se voti contro i propri interessi. La violazione di tale divieto rende la delibera annullabile. La giurisprudenza estende prudenzialmente tale divieto anche ai collaboratori e dipendenti dello studio dell’amministratore, per evitare l’elusione della norma attraverso interposte persone (conflitto di interessi potenziale).

Fonte: Anaci BAT

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No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

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