Sì. Per il recupero delle quote condominiali approvate, l’amministratore ha il potere-dovere di agire in giudizio e nominare un legale autonomamente, senza necessità di una preventiva delibera assembleare.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e il combinato disposto degli artt. 1130 n. 3 e 1131 c.c., la riscossione dei contributi rientra tra le attribuzioni ordinarie dell’amministratore. La legge (Riforma 2012) ha anzi inasprito tale dovere: l’art. 1129 c.c. obbliga l’amministratore ad agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, a meno che l’assemblea non lo abbia espressamente esonerato. Pertanto, la scelta del professionista per il deposito del decreto ingiuntivo è una sua prerogativa gestionale volta a garantire la tempestività del recupero.



