L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE PUÒ ADDEBITARE LE SPESE DI RIPARAZIONE AL SINGOLO CONDOMINO RITENUTO RESPONSABILE DEL DANNO?

No. L’assemblea non ha il potere di “farsi giustizia da sé”. Qualsiasi addebito unilaterale di spese di riparazione danni al singolo condomino, senza il suo consenso o senza una sentenza, è nullo e impugnabile in ogni tempo.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione l’assemblea non può esercitare poteri giudiziari. Solo un Giudice può stabilire con certezza chi è il responsabile di un danno e condannarlo al risarcimento.
Fino a quando la responsabilità non è accertata formalmente, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini che traggono utilità da quel bene (es. la colonna di scarico), in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’art. 1123 del Codice Civile.
L’addebito diretto è legittimo solo se:

  1. Il condomino responsabile ammette formalmente la colpa e firma un accordo (transazione) accettando l’addebito.
  2. Il Condominio promuove un’azione legale e ottiene un titolo che accerta la responsabilità del singolo.
  3. Esiste una clausola specifica in un regolamento approvato all’unanimità (1000/1000) che disciplina la procedura di accertamento tecnico e addebito, anche se tale clausola va maneggiata con estrema cautela.

Fonte: Anaci BAT

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