No. L’assemblea non ha il potere di “farsi giustizia da sé”. Qualsiasi addebito unilaterale di spese di riparazione danni al singolo condomino, senza il suo consenso o senza una sentenza, è nullo e impugnabile in ogni tempo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione l’assemblea non può esercitare poteri giudiziari. Solo un Giudice può stabilire con certezza chi è il responsabile di un danno e condannarlo al risarcimento.
Fino a quando la responsabilità non è accertata formalmente, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini che traggono utilità da quel bene (es. la colonna di scarico), in base ai millesimi di proprietà, come previsto dall’art. 1123 del Codice Civile.
L’addebito diretto è legittimo solo se:
- Il condomino responsabile ammette formalmente la colpa e firma un accordo (transazione) accettando l’addebito.
- Il Condominio promuove un’azione legale e ottiene un titolo che accerta la responsabilità del singolo.
- Esiste una clausola specifica in un regolamento approvato all’unanimità (1000/1000) che disciplina la procedura di accertamento tecnico e addebito, anche se tale clausola va maneggiata con estrema cautela.



