Lavori non eseguiti che minacciano rovina. Le responsabilità

La mancata formazione della volontà assembleare e l’omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo esonera l’amministratore dal reato di cui alla’rt. 677 cod. pen. La Cassazione 07 ottobre 2019 n. 50366 ha sancito che: ” Non risponde penalmente l’amministratore che diligentemente si attiva facendo transennare la zona sottostante l’area corrispondente alla parte pericolante dell’edificio in rovina, rimandando all’assemblea condominiale o ai singoli proprietari la decisione sull’intervento risolutore. In queste ipotesi, riemerge in via autonoma la responsabilità esclusiva dei proprietari inerti che negligentemente omettono di intervenire sulle cause del pericolo, che continuano a sussistere ininterrottamente fino alla messa in sicurezza dell’immobile, malgrado gli interventi urgenti posti in essere dall’amministratore, finalizzati a circoscrivere gli effetti del pericolo. Ne consegue, pertanto, che la consumazione del reato de quo a carico dei condomini inerti si compie solo quando sono state effettivamente eseguite le opere di messa in sicurezza dell’immobile, e non al momento in cui l’amministratore aveva provveduto a transennare l’area, trattandosi di misure che incidono solo sugli effetti, ma non sulle cause del pericolo”.

Condividi:

Articoli Correlati

Danni da pluviale di lastrico esclusivo

Se le infiltrazioni non derivano direttamente dal lastrico solare bensì dal tubo di scarico delle acque piovane, coperto dal lastrico medesimo, va fatta applicazione della

Mancata manutenzione dei balconi

L’amministratore è esente da responsabilità per la rovina dei balconi in quando trattandosi di proprietà esclusiva, spetta ai singoli condòmini curarne la manutenzione ed eliminare