La responsabilità e le azioni da intraprendere dipendono da dove stazionano i volatili. Se il problema riguarda le parti comuni (tetti, cornicioni, portici), l’amministratore deve intervenire per tutelare l’igiene e il decoro. Se invece i piccioni nidificano in una proprietà privata (balconi, finestre rotte del vicino), il proprietario dell’unità immobiliare è l’unico responsabile: ha l’obbligo di pulire e installare dissuasori per evitare che il guano danneggi la salute o il possesso dei vicini.
Se il problema nasce dal balcone del vicino
Spesso la causa del tormento è l’incuria di un vicino che lascia accumulare sporcizia o non ripara infissi che permettono ai volatili di entrare. Secondo la giurisprudenza l’inerzia del proprietario che non impedisce la nidificazione costituisce una “molestia possessoria”.
In parole semplici: se il tuo vicino non interviene, sta limitando il tuo diritto di godere appieno di casa tua (perché non puoi aprire le finestre o usare il balcone).
Cosa rischia il vicino? Oltre all’ordine di pulizia e riparazione, il giudice può fissare una penale economica (detta astreinte) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Se il problema riguarda le parti comuni
Quando i piccioni stazionano su gronde, tetti o fregi della facciata, la competenza è del Condominio. L’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di custodia, deve:
• Incaricare ditte specializzate per la pulizia e la sanificazione.
• Proporre all’assemblea l’installazione di sistemi di dissuasione (aghi, reti elettrostatiche o fili instabili) che non siano cruenti ma efficaci.
• Le spese per questi interventi vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.



