PROBLEMA IGIENICO GUANO PICCIONI E VOLATILI IN CONDOMINIO: COSA FARE?

La responsabilità e le azioni da intraprendere dipendono da dove stazionano i volatili. Se il problema riguarda le parti comuni (tetti, cornicioni, portici), l’amministratore deve intervenire per tutelare l’igiene e il decoro. Se invece i piccioni nidificano in una proprietà privata (balconi, finestre rotte del vicino), il proprietario dell’unità immobiliare è l’unico responsabile: ha l’obbligo di pulire e installare dissuasori per evitare che il guano danneggi la salute o il possesso dei vicini.

Se il problema nasce dal balcone del vicino
Spesso la causa del tormento è l’incuria di un vicino che lascia accumulare sporcizia o non ripara infissi che permettono ai volatili di entrare. Secondo la giurisprudenza l’inerzia del proprietario che non impedisce la nidificazione costituisce una “molestia possessoria”.
In parole semplici: se il tuo vicino non interviene, sta limitando il tuo diritto di godere appieno di casa tua (perché non puoi aprire le finestre o usare il balcone).
Cosa rischia il vicino? Oltre all’ordine di pulizia e riparazione, il giudice può fissare una penale economica (detta astreinte) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Se il problema riguarda le parti comuni
Quando i piccioni stazionano su gronde, tetti o fregi della facciata, la competenza è del Condominio. L’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di custodia, deve:
• Incaricare ditte specializzate per la pulizia e la sanificazione.
• Proporre all’assemblea l’installazione di sistemi di dissuasione (aghi, reti elettrostatiche o fili instabili) che non siano cruenti ma efficaci.
• Le spese per questi interventi vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]