I doveri dell’amministratore sono elencati principalmente nell’articolo 1130 del Codice Civile. Tra i compiti fondamentali rientrano:
1) Eseguire le delibere dell’assemblea e curare l’osservanza del regolamento di condominio. Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi per garantirne il miglior godimento a tutti.
2) Raccogliere i contributi condominiali e pagare le spese per la manutenzione ordinaria e i servizi comuni.
3) Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.
4) Tenere e aggiornare i registri obbligatori: anagrafe condominiale, verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca, e registro di contabilità.
5) Redigere il rendiconto condominiale annuale e convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni.

I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?
No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]


