In caso di vendita di un immobile, per recuperare le quote condominiali non pagate dal venditore, l’amministratore può agire legalmente sia contro il venditore che contro il nuovo acquirente.
Responsabilità Solidale: Venditore e acquirente sono entrambi responsabili in solido verso il condominio. Questo significa che l’amministratore può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei due.
Limite Temporale: Questa responsabilità solidale è limitata alle spese dovute nell’anno della vendita e in quello precedente (il cosiddetto “biennio di solidarietà”).
Chi Paga alla Fine? La questione di chi debba effettivamente sostenere il costo è un affare privato tra venditore e acquirente. Per le spese straordinarie (es. rifacimento caldaia), il costo spetta a chi era proprietario al momento in cui l’assemblea ha deliberato i lavori.
Diritto di Rivalsa (Regresso): Se l’acquirente è costretto a pagare un debito che spettava al venditore (perché relativo a una delibera precedente alla vendita), ha il diritto di farsi rimborsare dal venditore stesso.
In sintesi, l’amministratore, per tutelare la cassa del condominio, sceglie la via più semplice per recuperare i soldi, potendo agire contro entrambi i soggetti, lasciando a loro il compito di regolare i conti tra di loro.

HO VENDUTO IL MIO APPARTAMENTO. SONO OBBLIGATO A CONSEGNARE UNA COPIA DEL ROGITO ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?
Sì, è un obbligo di legge inderogabile. Fino a quando l’amministratore non riceve formalmente una copia autentica del rogito notarile, Lei continuerà a essere considerato obbligato in solido con il nuovo acquirente per il pagamento di tutte le spese condominiali maturate dopo la vendita. La legge di riforma del condominio ha introdotto una regola estremamente […]


