In caso di vendita di un immobile, per recuperare le quote condominiali non pagate dal venditore, l’amministratore può agire legalmente sia contro il venditore che contro il nuovo acquirente.
Responsabilità Solidale: Venditore e acquirente sono entrambi responsabili in solido verso il condominio. Questo significa che l’amministratore può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei due.
Limite Temporale: Questa responsabilità solidale è limitata alle spese dovute nell’anno della vendita e in quello precedente (il cosiddetto “biennio di solidarietà”).
Chi Paga alla Fine? La questione di chi debba effettivamente sostenere il costo è un affare privato tra venditore e acquirente. Per le spese straordinarie (es. rifacimento caldaia), il costo spetta a chi era proprietario al momento in cui l’assemblea ha deliberato i lavori.
Diritto di Rivalsa (Regresso): Se l’acquirente è costretto a pagare un debito che spettava al venditore (perché relativo a una delibera precedente alla vendita), ha il diritto di farsi rimborsare dal venditore stesso.
In sintesi, l’amministratore, per tutelare la cassa del condominio, sceglie la via più semplice per recuperare i soldi, potendo agire contro entrambi i soggetti, lasciando a loro il compito di regolare i conti tra di loro.

I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?
No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]


