In caso di vendita di un immobile, per recuperare le quote condominiali non pagate dal venditore, l’amministratore può agire legalmente sia contro il venditore che contro il nuovo acquirente.
Responsabilità Solidale: Venditore e acquirente sono entrambi responsabili in solido verso il condominio. Questo significa che l’amministratore può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei due.
Limite Temporale: Questa responsabilità solidale è limitata alle spese dovute nell’anno della vendita e in quello precedente (il cosiddetto “biennio di solidarietà”).
Chi Paga alla Fine? La questione di chi debba effettivamente sostenere il costo è un affare privato tra venditore e acquirente. Per le spese straordinarie (es. rifacimento caldaia), il costo spetta a chi era proprietario al momento in cui l’assemblea ha deliberato i lavori.
Diritto di Rivalsa (Regresso): Se l’acquirente è costretto a pagare un debito che spettava al venditore (perché relativo a una delibera precedente alla vendita), ha il diritto di farsi rimborsare dal venditore stesso.
In sintesi, l’amministratore, per tutelare la cassa del condominio, sceglie la via più semplice per recuperare i soldi, potendo agire contro entrambi i soggetti, lasciando a loro il compito di regolare i conti tra di loro.

POSSO POSIZIONARE LO ZERBINO SUL PIANEROTTOLO DAVANTI ALLA MIA PORTA DI CASA?
No, di norma è vietato, a meno che non sia previsto dal Regolamento di Condominio o che non esistano specifiche nicchie d’incasso. La decisione non dipende da motivi estetici, ma da rigide norme di sicurezza antincendio (GSA), dalla prevenzione di infortuni (cadute) e dalla corretta gestione delle pulizie condominiali. Il posizionamento dello zerbino nelle parti […]


