L’Amministratore non ha il potere legale per intervenire. Si tratta di una presunta violazione del diritto alla privacy, un diritto personale che può essere tutelato solo dal diretto interessato. L’Amministratore può agire esclusivamente per la tutela delle parti comuni del condominio. Il singolo condòmino deve agire in prima persona.
Il mandato dell’Amministratore di condominio è disciplinato dagli artt. 1130 e 1131 del Codice Civile. Tali norme circoscrivono la sua competenza alla gestione, conservazione e tutela delle parti comuni dell’edificio (es. cortile, scale, tetto, facciata). L’Amministratore non ha la “legittimazione attiva” per agire a difesa dei diritti soggettivi dei singoli condòmini, come il diritto alla privacy, specialmente se la lesione proviene da un soggetto esterno al condominio. Come chiarito dalla costante giurisprudenza l’Amministratore non può sostituirsi al singolo nel far valere diritti di natura strettamente personale.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha specificato che le telecamere installate da privati per fini di sicurezza personale devono avere un angolo di ripresa limitato esclusivamente agli spazi di propria pertinenza (es. il proprio ingresso, il proprio posto auto). È severamente vietato riprendere aree comuni senza autorizzazione assembleare e, a maggior ragione, aree di proprietà esclusiva di altri (balconi, finestre, giardini privati).
Quando una telecamera inquadra stabilmente la privata dimora altrui, si può configurare il reato di “Interferenze illecite nella vita privata”, punito dall’art. 615-bis del Codice Penale.



