Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione.
L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi:
- Obbligatorietà Immediata (Art. 1137, comma 1, c.c.): La legge stabilisce testualmente che le deliberazioni prese dall’assemblea sono “obbligatorie per tutti i condòmini”. Tale vincolatività scatta istantaneamente per i presenti (e dalla comunicazione del verbale per gli assenti), indipendentemente dal fatto che la delibera sia o meno gradita alla minoranza.
- Il Potere-Dovere dell’Amministratore (Art. 1130, n. 1, c.c.): Tra le attribuzioni principali dell’amministratore figura l’obbligo di “eseguire le deliberazioni dell’assemblea”. Non si tratta di una facoltà, ma di un dovere gestorio che, se disatteso, può configurare una grave irregolarità professionale. Non esiste alcuna norma che imponga o suggerisca una “vacatio” di 30 giorni prima di agire.
- L’Impugnazione NON ferma la Delibera (Art. 1137, comma 3, c.c.): Questo è il punto importante. Il legislatore ha previsto chiaramente che l’eventuale promozione di un giudizio di impugnazione (o l’avvio della mediazione obbligatoria) non sospende minimamente l’efficacia della delibera. Il condòmino che decide di agire in giudizio contro il Condominio deve comunque sottostare alla decisione assembleare finché essa è in vigore.
La delibera può essere “congelata” esclusivamente da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (la cosiddetta “ordinanza di sospensiva”). Fino a quando non viene notificato un ordine del Giudice che ne sospende l’efficacia, l’Amministratore ha il pieno diritto — e il preciso dovere — di dare corso a quanto deciso, compresa la riscossione forzosa degli oneri e la firma di contratti con terzi fornitori. Il semplice dissenso, la minaccia di impugnazione o l’impugnazione stessa sono giuridicamente irrilevanti ai fini dell’esecuzione.



