VIGNETTA 10

Noi non ci stiamo!
La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida richiede una riflessione profonda che vada oltre il dato puramente tributario. Ci troviamo di fronte a una discrasia tra la natura civilistica del mandato e la limitazione fiscale imposta unilateralmente dall’Erario

L’affermazione secondo cui il compenso straordinario dell’amministratore per le ristrutturazioni non sarebbe detraibile perché rientrante nei “suoi ordinari obblighi” è giuridicamente opinabile.
L’art. 1130 del Codice Civile elenca le attribuzioni dell’amministratore. La gestione di un appalto straordinario (spesso di decina di migliaia di euro), il coordinamento dei fornitori, la gestione dei flussi finanziari legati ai bonus e la conservazione della documentazione tecnica non possono essere considerati “gestione ordinaria”.
L’Agenzia delle Entrate, con la guida di febbraio 2026, non può né deve entrare nel merito del contratto di mandato tra privati. Se l’assemblea (il Mandante) riconosce all’amministratore (il Mandatario) un compenso specifico per un’opera straordinaria, tale spesa diventa a tutti gli effetti un costo accessorio dell’intervento, esattamente come le perizie tecniche. Escluderlo a priori significa misconoscere la struttura stessa dei costi di un appalto condominiale.

La guida indica come unica via per la detraibilità la nomina dell’amministratore a “Responsabile dei Lavori” (ex D.Lgs. 81/08). Questa previsione appare come un tentativo di “nascondere l’amo della responsabilità penale dietro l’esca della detrazione”.
Assumere formalmente il ruolo di Responsabile dei Lavori non è un mero espediente burocratico per ottenere una detrazione fiscale. Comporta l’assunzione di pesanti responsabilità civili e, soprattutto, penali in materia di sicurezza sul lavoro.
Come giustamente osservato, la giurisprudenza di Cassazione è costante nel ritenere l’amministratore “Responsabile dei Lavori di fatto” qualora non vi sia una nomina alternativa in assemblea. Tuttavia, una cosa è subire una contestazione in sede giudiziaria, un’altra è sollecitarne la nomina formale al solo scopo di rendere detraibile una parcella.

Chi decide cosa rientra nel mandato? Non può essere l’Agenzia delle Entrate a definire il perimetro delle prestazioni professionali dell’amministratore. Il rapporto è regolato dall’art. 1129 c.c., che impone la specifica analitica dei compensi all’atto della nomina o del rinnovo.
Se l’onorario per i lavori straordinari è approvato dall’assemblea come voce di spesa del quadro economico dell’opera, esso è parte integrante del costo dell’intervento. Negarne la detraibilità significa creare una discriminazione ingiustificata tra l’amministratore e gli altri tecnici (architetti, ingegneri, geometri) le cui parcelle sono invece pienamente detraibili.

Conclusioni
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sembra ignorare che l’amministratore moderno non è più un semplice “contabile del palazzo”, ma un coordinatore dell’appalto e di una complessa operazione edilizia e finanziaria.
Presentare la nomina a Responsabile dei Lavori come “chiave di volta” per la detraibilità è una semplificazione rischiosa: si sta barattando una legittima agevolazione fiscale con un’esposizione penale sproporzionata. È necessario che nelle sedi competenti e nelle commissioni di studio si ribadisca con fermezza che il costo della gestione professionale di un appalto è un costo dell’appalto stesso.
La professionalità dell’amministratore merita rispetto: non si può chiedere a un professionista di farsi carico di responsabilità estranee alla sua missione originaria (la sicurezza in cantiere) solo per permettere ai condomini di detrarre un onorario che è già, di per sé, intrinsecamente legato ai lavori eseguiti.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

Articoli Correlati

PISTONE NUOVO ACQUISTATO SUL WEB? ECCO PERCHÉ LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE BATTE L’E-COMMERCE 1 – 0

Amministratore, ma perché dobbiamo spendere 300 euro per riparare questo pistone? Guardi qui, su internet nuovo costa la stessa cifra!”. Quante volte, smartphone alla mano, un condomino ci ha rivolto questa domanda durante un’assemblea o un sopralluogo? In un’epoca dominata dai colossi dell’e-commerce, la tentazione di paragonare il preventivo di un artigiano specializzato al prezzo […]

DAI DATI AL VALORE: L’ASSET MANAGEMENT CONDOMINIALE GUIDATO DALLE STATISTICHE CATASTALI 2025

L’amministratore di condominio contemporaneo ha ormai superato la figura del semplice gestore di assemblee e riparti spese per trasformarsi in un vero e proprio asset manager del patrimonio immobiliare. In questo scenario, l’analisi dei dati ufficiali non è più un esercizio teorico, ma uno strumento indispensabile per comprendere le dinamiche del mercato, pianificare le manutenzioni […]

POTATURE IN CONDOMINIO: L’ARTE DI PROGRAMMARE PER TEMPO PER GARANTIRE SICUREZZA E DECORO

C’è un vecchio detto contadino, saggio e polveroso come la terra da cui proviene, che recita: “L’olio sta nell’accetta”. Questo paradosso racchiude una verità profonda: la quantità e la qualità dell’olio che spremerai in autunno non dipendono solo dalla generosità della pianta, ma dalla maestria con cui il contadino ha saputo maneggiare la lama mesi […]

IL TESTO BASE DI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA INTRODUCE LA PEC: IL POSSIBILE FUTURO DIGITALE DEL CONDOMINIO

Si dice spesso che “se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto”. Nel contesto della gestione immobiliare italiana, questa massima descrive perfettamente l’attuale evoluzione tecnologica. Per anni, il Codice Civile (la nostra “montagna” post riforma) ha aperto la porta alla digitalizzazione, ma senza poterla imporre: l’art. 66 delle Disposizioni di […]