Il TAR Lazio, con la sentenza dell’8 luglio 2024, n. 13771, ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo alla realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone. La chiusura integrale del balcone è un’alterazione che comporta la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio, ed è pertanto soggetta alla previa richiesta del permesso di costruire, non essendo peraltro possibile qualificare la struttura come una mera pergotenda. Uno spazio meramente accessorio, se acquisice caratteristiche analoghe (seppur non identiche) a quelle degli ambienti interni, andando a creare, oltre all’ampliamento volumetrico, anche un incremento della superficie utile ai fini abitativi richiede il permesso di costruire.

LAVORI STRAORDINARI: COME DIFENDERSI DAL GIOCO DELLE TRE CARTE DEL CONDOMINO MOROSO
La vita dell’amministratore professionista è costellata di continue sfide tecniche ed economiche, ma poche situazioni generano altrettanto sconforto quanto il boicottaggio contabile proprio sulla linea del traguardo. Immaginate di aver appena gestito un complesso e delicato adeguamento alla normativa antincendio per le autorimesse condominiali, coordinando imprese, tecnici e rigorose scadenze di legge. Avete fatto il […]


