Come trasmettere documenti contenenti dati di una controversia?

Data la particolare natura di alcuni dati contenuti negli atti di una controversia e l’impatto che una loro diffusione incontrollata è indiscriminata può avere sulla vita del soggetto a cui fanno riferimento, il Codice della Privacy impone rigide restrizioni. Per evitare di incorrere in sanzioni, tali documenti possono essere trasmessi ai condomini prevedendo delle restrizioni.

Le generalità delle controparti vengono oscurate, anche se sempre consultabili integralmente presso lo studio dell’amministratore.

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FAQ Correlate

È PROPRIO OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE? COSA RISCHIA IL CONDOMINIO SE DECIDIAMO DI NON PRESENTARCI AL PRIMO INCONTRO?

Sì, la partecipazione è un dovere giuridico. Sebbene non si possa essere costretti fisicamente a partecipare, la diserzione senza un giustificato motivo espone il Condominio a pesanti sanzioni pecuniarie (pari al contributo unificato della causa), alla possibile condanna al pagamento delle spese legali anche in caso di vittoria e, soprattutto, fornisce al Giudice un “indizio” […]

DISSENSO A UNA CONTROVERSIA: COME DEVO INVIARE LA COMUNICAZIONE?

Deve essere un atto scritto formale (PEC o Raccomandata A/R) inviato all’Amministratore Fermo restando che il dissenso può essere esercitato solo se la lite è stata deliberata dall’Assemblea, sebbene la legge parli di “notifica”, la giurisprudenza (Cassazione) accetta mezzi equipollenti purché vi sia prova certa della ricezione. Una mail ordinaria o un messaggio WhatsApp non […]

POSSO MANIFESTARE IL MIO DISSENSO SE NON C’È STATA UN’ASSEMBLEA CHE HA DECISO LA LITE?

No. Il diritto di dissenso può essere esercitato esclusivamente contro una decisione presa dall’assemblea a maggioranza. Se non c’è stata un’assemblea, significa che l’Amministratore sta agendo nell’ambito dei suoi poteri di legge e, in questo caso, non è possibile separare la propria responsabilità. L’istituto del dissenso (art. 1132 c.c.) è nato per proteggere la minoranza […]