Come trasmettere documenti contenenti dati di una controversia?

Data la particolare natura di alcuni dati contenuti negli atti di una controversia e l’impatto che una loro diffusione incontrollata è indiscriminata può avere sulla vita del soggetto a cui fanno riferimento, il Codice della Privacy impone rigide restrizioni. Per evitare di incorrere in sanzioni, tali documenti possono essere trasmessi ai condomini prevedendo delle restrizioni.

Le generalità delle controparti vengono oscurate, anche se sempre consultabili integralmente presso lo studio dell’amministratore.

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FAQ Correlate

ENTRO QUANTO TEMPO E CON QUALI MODALITÀ VA COMUNICATO IL DISSENSO ALLE LITI?

Il termine è di 30 giorni a pena di decadenza. Decorre dalla data della delibera per chi era presente (astenuto o dissenziente) e dalla data di ricezione del verbale per chi era assente. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1132 c.c. è un termine “di decadenza”: questo significa che, una volta scaduto, il diritto […]

POSSO SEMPRE DISSENTIRE DA UNA CAUSA CHE COINVOLGE IL CONDOMINIO?

No. Il diritto di dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c. può essere esercitato solo se la lite è stata deliberata dall’Assemblea. Se l’Amministratore agisce autonomamente nell’ambito delle proprie attribuzioni di legge o del regolamento, tale forma di dissenso non è ammessa. È un errore comune pensare che ogni causa condominiale permetta il dissenso. La legge […]

COSA RISCHIA L’AMMINISTRATORE SE DECIDE DI NON AGIRE LEGALMENTE CONTRO CHI NON PAGA PER “QUIETO VIVERE”?

Rischia la revoca giudiziale e la condanna al risarcimento danni. L’inerzia nella riscossione dei crediti è considerata una “grave irregolarità” gestionale. L’art. 1129, comma 12, n. 6 c.c. è chiarissimo: costituisce grave irregolarità l’omessa cura della riscossione forzosa dei crediti. Se l’amministratore non agisce tempestivamente (entro i citati 6 mesi), i singoli condomini possono ricorrere […]

L’ASSEMBLEA PUÒ OPPORSI ALLA SCELTA DEL LEGALE FATTA DALL’AMMINISTRATORE E IMPORNE UNO DIVERSO?

Sì, ma a caro prezzo. L’assemblea può revocare il mandato al legale scelto dall’amministratore nominato per il recupero delle somme, ma il Condominio è legalmente obbligato a pagare integralmente la parcella per l’attività già svolta dal primo professionista. Sebbene l’assemblea sia l’organo sovrano e possa, in ogni tempo, deliberare di sostituire il difensore del Condominio, […]