A meno che il regolamento di condominio non preveda specifiche regole, i condomini sono liberi di organizzare barbecue e grigliate sul proprio balcone o terrazzo. L’unico limite è il rispetto degli altri condomini, dove fumo e odori non possono superare il limite della “normale tollerabilità”.
La legge prevede la possibilità di fare i barbecue nel balcone di condomino all’articolo 844 del Codice civile: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
Fatta eccessione di un regolamento di condominio di natura contrattuale che vieti l’uso di barbecue, nessuna norma vieta ai condomini di grigliare sul balcone purché si faccia attenzione allo stato dei luoghi e non si arrechi un disturbo eccessivo. In caso si superi la normale tollerabilità il condomino può chiederne la cessazione per le vie informali o rivolgendosi al giudice con lelementi probatori, come le dichiarazioni testimoniali.
Nel caso il regolamento condominiale nulla vieti, trattandosi di disagi personali, l’amministratore non è legittimato ad agire nei confronti del soggetto che compia immissini illecite in quanto il condominio, quale “ente immateriale”, non è titolare di alcun diritto alla salute tutelato dal nostro ordinamento, né è, comunque, titolare di diritti reali sull’immobile. Il suo intervento deve essere inteso e finalizzato ad evitare conflitti tra vicini ricercando con il dialogo una soluzione bonaria.


