HO TROVATO UN ACCORDO CON L’AMMINISTRATORE PER COMPENSARE UN MIO CREDITO. È VALIDO?

L’accordo è valido solo se ratificato da una delibera dell’assemblea condominiale. L’amministratore, da solo, non ha il potere di “abbuonare” o compensare quote condominiali senza il consenso dei restanti condòmini, poiché ciò modificherebbe i criteri di riparto delle spese.

La transazione (art. 1965 c.c.) è un contratto con cui si pongono fine a liti presenti o future. In ambito condominiale, l’Amministratore non può disporre dei diritti dei condòmini. Come chiarito dalla Cassazione (n. 821/2014), è l’assemblea l’unico organo sovrano (ex art. 1135 c.c.) autorizzato a deliberare su transazioni che riguardino le spese di interesse comune. Una “compensazione volontaria” (art. 1252 c.c.) concordata solo con l’Amministratore senza delibera sarebbe nulla o annullabile, e i revisori dei conti potrebbero contestare il buco di bilancio all’Amministratore stesso, che rimarrebbe personalmente responsabile verso il Condominio.

Fonte: Anaci BAT

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I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

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