L’accordo è valido solo se ratificato da una delibera dell’assemblea condominiale. L’amministratore, da solo, non ha il potere di “abbuonare” o compensare quote condominiali senza il consenso dei restanti condòmini, poiché ciò modificherebbe i criteri di riparto delle spese.
La transazione (art. 1965 c.c.) è un contratto con cui si pongono fine a liti presenti o future. In ambito condominiale, l’Amministratore non può disporre dei diritti dei condòmini. Come chiarito dalla Cassazione (n. 821/2014), è l’assemblea l’unico organo sovrano (ex art. 1135 c.c.) autorizzato a deliberare su transazioni che riguardino le spese di interesse comune. Una “compensazione volontaria” (art. 1252 c.c.) concordata solo con l’Amministratore senza delibera sarebbe nulla o annullabile, e i revisori dei conti potrebbero contestare il buco di bilancio all’Amministratore stesso, che rimarrebbe personalmente responsabile verso il Condominio.



