Il condomino viene considerato corresponsabile dei danni e deve saldare la quota di spese che gli spettano. Anche il condomino danneggiato per l’omessa manutenzione delle parti comuni deve pagare le riparazioni e il risarcimento dei danni a sé stesso: il tutto in proporzione ai suoi millesimi (Cassazione 18187/2021).
Secondo la giurisprudenza, chi subisce un danno dal condominio (ad esempio da una tubatura, dal lastrico solare, da un cornicione ecc.) riveste sia la qualità di danneggiato che di danneggiante. Egli è infatti un condòmino come tutti gli altri e, in quanto tale, deve comunque contribuire proporzionalmente alle spese necessarie e alla rifusione dei danni cagionati dalla cosa comune di cui anche lui è proprietario pro quota.