Il condomino danneggiato partecipa alle spese di riparazione e risarcimento

Il condomino viene considerato corresponsabile dei danni e deve saldare la quota di spese che gli spettano. Anche il condomino danneggiato per l’omessa manutenzione delle parti comuni deve pagare le riparazioni e il risarcimento dei danni a sé stesso: il tutto in proporzione ai suoi millesimi (Cassazione 18187/2021).

Secondo la giurisprudenza, chi subisce un danno dal condominio (ad esempio da una tubatura, dal lastrico solare, da un cornicione ecc.) riveste sia la qualità di danneggiato che di danneggiante. Egli è infatti un condòmino come tutti gli altri e, in quanto tale, deve comunque contribuire proporzionalmente alle spese necessarie e alla rifusione dei danni cagionati dalla cosa comune di cui anche lui è proprietario pro quota.

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DISSENSO A UNA CONTROVERSIA: COME DEVO INVIARE LA COMUNICAZIONE?

Deve essere un atto scritto formale (PEC o Raccomandata A/R) inviato all’Amministratore Fermo restando che il dissenso può essere esercitato solo se la lite è stata deliberata dall’Assemblea, sebbene la legge parli di “notifica”, la giurisprudenza (Cassazione) accetta mezzi equipollenti purché vi sia prova certa della ricezione. Una mail ordinaria o un messaggio WhatsApp non […]

POSSO MANIFESTARE IL MIO DISSENSO SE NON C’È STATA UN’ASSEMBLEA CHE HA DECISO LA LITE?

No. Il diritto di dissenso può essere esercitato esclusivamente contro una decisione presa dall’assemblea a maggioranza. Se non c’è stata un’assemblea, significa che l’Amministratore sta agendo nell’ambito dei suoi poteri di legge e, in questo caso, non è possibile separare la propria responsabilità. L’istituto del dissenso (art. 1132 c.c.) è nato per proteggere la minoranza […]

ENTRO QUANTO TEMPO E CON QUALI MODALITÀ VA COMUNICATO IL DISSENSO ALLE LITI?

Il termine è di 30 giorni a pena di decadenza. Decorre dalla data della delibera per chi era presente (astenuto o dissenziente) e dalla data di ricezione del verbale per chi era assente. Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1132 c.c. è un termine “di decadenza”: questo significa che, una volta scaduto, il diritto […]

POSSO SEMPRE DISSENTIRE DA UNA CAUSA CHE COINVOLGE IL CONDOMINIO?

No. Il diritto di dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c. può essere esercitato solo se la lite è stata deliberata dall’Assemblea. Se l’Amministratore agisce autonomamente nell’ambito delle proprie attribuzioni di legge o del regolamento, tale forma di dissenso non è ammessa. È un errore comune pensare che ogni causa condominiale permetta il dissenso. La legge […]