Nel caso in cui il Regolamento di Condominio non contenga alcuna indicazione o divieto è possibile stendere i panni sul balcone rispettando le regole di buon vicinato.
Oltre ad evitare gocciolio occorre infatti evitare che i panni stesi impediscano il passaggio di arie e luce nell’appartamento sottostante.
Altra verifica è il Regolamento di Polizia Municipale che spesso vieta lo sciorinamento dei panni sui balconi prospicienti le pubbliche vie.
Regolamento di Polizia Municipale 16/03/2015 art. 7
Cassazione 16 agosto 2012, n. 14547:
i panni lavati possono essere stesi negli spazi condominiali, a patto però che vengano “strizzati” bene per evitare di farli sgocciolare.
Cassazione 28 maggio 2007, n. 7576:
“lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall’esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell’immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull’area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale”
Cassazione 28 maggio 2024, n. 21753
“far finta di annaffiare le piante per lanciare l’acqua nella proprietà del vicino è penalmente rilevante“