Ogni condomino può installare telecamere a difesa della proprietà. Lo può fare sfruttando aree comuni dell’edificio come le pareti del pianerottolo e , anche se non dovuto, informare l’amministratore e i condomini di tale installazione per evitare inutili commenti e allarmismi.
Le telecamere del vicino di casa si considerano “abusive” quando violano la privacy, ossia riescono a inquadrare i vicini nel loro via vai quotidiano, quando inquadrano il pianerottolo, le scale e l’ascensore1.
In questi casi il soggetto interessato può procedere seguendo tre opzioni:
- chiedendo in tutta tranquillità al vicino di riposizionare le telecamere di sicurezza in modo da non violare la privacy o farsi rassicurare, meglio formalmente, che questo non avviene;
- presentare una segnalazione o un reclamo al Garante delle Privacy;
- denunciare le telecamere abusive del vicino sporgendo querela entro 3 mesi da quando si è avuto conoscenza del fatto illecito.
Per la querela è necessario recarsi ai carabinieri o alla polizia oppure (eventualmente, ma non per forza, tramite un avvocato), depositare l’atto presso la Procura della Repubblica. Sarà bene procurarsi le prove dell’illecito, costituite dalla foto dell’impianto di videosorveglianza da cui si intuisca che l’obiettivo della telecamera è puntato su tutto il pianerottolo, o in modo da violare la privacy dei vicini.
1 Nota tuttavia da annotare una sentenza della Corte di appello di Catania (317/2022) secondo cui non si configura la violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata ai pianerottoli, alle scale condominiali, al parcheggio o all’ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e pertanto esclusi dalla tutela penale. Questo orientamento è stato sposato anche dalla Cassazione con un precedente del 34151/2017 ove si afferma che le scale del condominio e i pianerottoli non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela del Codice penale (Interferenze illecite nella vita privata) non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese.


