Imbrattare il balcone sottostante con perdite provenienti dalle proprie piante si commette il reato di cui all’art. 674 del cod. pen.: “getto di cose pericolose”.
La sentenza della Cassazione del 10 aprile 2014 n. 15956 ha stabilito che il comportamento di chi innaffia le piante dal proprio balcone senza evitare che l’acqua e il terriccio imbrattino il balcone sottostante costituisce reato ai sensi dell’art. 674 del Codice Penale, che riguarda il “getto di cose pericolose”.
In questo caso, la Corte ha considerato che lo sgocciolamento e l’imbrattamento integrano gli elementi costitutivi del reato: il “versamento” dovuto allo sgocciolamento e l'”imbrattamento” che ne consegue. La capacità molesta di tale comportamento è stata riconosciuta, e la responsabilità dell’imputato è stata confermata nonostante la giustificazione di un malfunzionamento nel sistema di innaffiamento.
Questa decisione sottolinea l’importanza di prendere precauzioni per evitare di arrecare disturbo o danni ai vicini, anche in situazioni che possono sembrare banali come l’innaffiamento delle piante. È sempre consigliabile assicurarsi che le proprie azioni non causino inconvenienti agli altri, rispettando le norme di buon vicinato.


