Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21607 depositata il 13 febbraio scorso, ha stabilito che il condominio ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa che non abbia portato a termine i lavori di ristrutturazione. Infatti, il contratto di appalto era stato stipulato sul presupposto della scontabilità delle detrazioni fiscali, poi venute meno. I giudici precisano che “non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al beneficio invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.

SOPRAELEVAZIONI IN CONDOMINIO: QUANDO L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CEDE AL DIVIETO REGOLAMENTARE
Nel panorama immobiliare odierno, il confine tra la legittimità urbanistica di un’opera e la sua liceità all’interno delle dinamiche condominiali rappresenta un terreno di costante contenzioso. La Sentenza n. 450 del 04/08/2026 del Tribunale di Pordenone interviene con assoluta fermezza su questo tema, consolidando un orientamento giurisprudenziale estremamente rigoroso. La pronuncia ribadisce un principio ineludibile: […]


