Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21607 depositata il 13 febbraio scorso, ha stabilito che il condominio ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa che non abbia portato a termine i lavori di ristrutturazione. Infatti, il contratto di appalto era stato stipulato sul presupposto della scontabilità delle detrazioni fiscali, poi venute meno. I giudici precisano che “non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al beneficio invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.

ABSTRACT: LAVORI CONDOMINIALI INCOMPLETI. VIETATA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE DA PARTE DEL CONDOMINO
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese per la conservazione delle parti comuni e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori restano del tutto indipendenti. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari, il condomino moroso non […]


