Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21607 depositata il 13 febbraio scorso, ha stabilito che il condominio ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa che non abbia portato a termine i lavori di ristrutturazione. Infatti, il contratto di appalto era stato stipulato sul presupposto della scontabilità delle detrazioni fiscali, poi venute meno. I giudici precisano che “non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al beneficio invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale”.

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI
Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]


