RUMORI MOLESTI DAL PIANO DI SOPRA: DEVO CHIAMARE L’AMMINISTRATORE?

No, l’amministratore non è un pubblico ufficiale, non è uno sceriffo e non ha poteri coercitivi: non può entrare in casa altrui per far smettere un rumore, né sanzionare i colpevoli. Per le urgenze notturne o diurne, gli unici titolati a intervenire sono le Forze dell’Ordine. L’amministratore può intervenire successivamente ma solo come garante del rispetto del Regolamento.

Per comprendere perché l’amministratore non può sostituirsi alla Polizia o ai Carabinieri, bisogna analizzare i confini legali del suo mandato e la corretta procedura che il condomino deve seguire.
La legge (art. 1130 c.c.) impone all’amministratore di “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi”. I rumori che provengono da una proprietà privata (appartamento) verso un’altra proprietà privata rientrano spesso nella disciplina dell’art. 844 c.c. (Immissioni), che regola i rapporti tra privati cittadini, non la gestione condominiale.
L’amministratore non ha il potere di bussare alla porta di un privato per imporgli di spegnere la musica o smettere di giocare a palla. Farlo potrebbe esporlo addirittura a denunce per violazione della privacy o molestie.

Se il rumore è intollerabile, il condomino deve contattare il 112 (Polizia o Carabinieri) o la Polizia Locale.
Attenzione: Spesso capita che l’operatore al telefono risponda: “Questa è una questione civile, chiami l’amministratore”.
In questo caso, il condomino deve insistere cortesemente ma fermamente, specificando che:
“L’amministratore non ha poteri di identificazione né di accertamento in flagranza di reato (Disturbo della quiete pubblica). Solo un pubblico ufficiale può redigere un verbale che attesti il rumore in corso. Chiedo l’intervento per far cessare la turbativa attuale.”
Senza un verbale delle autorità, qualsiasi contestazione futura sarà “la mia parola contro la tua”.

L’amministratore entra in gioco in un secondo momento e a una condizione specifica: che esista una violazione di una norma del Regolamento di Condominio (es. fasce orarie di silenzio, divieto di gioco a palla in cortile, ecc.).
Se il fatto rientra nei divieti del Regolamento, il condomino deve:
Formalizzare la segnalazione. non basta una telefonata o un messaggio WhatsApp di sfogo. Serve una comunicazione scritta (Email, PEC o Raccomandata) in cui si descrivono fatti, orari e si citano eventuali testimoni o interventi delle forze dell’ordine.
Ricevuta la segnalazione formale, l’amministratore è obbligato ad attivarsi. Egli invierà una comunicazione formale al condomino disturbatore, richiamandolo al rispetto del Regolamento.
La segnalazione scritta è fondamentale in quando in caso di contenzioso legale (se la lite finisse davanti a un Giudice), l’amministratore deve poter dimostrare di aver adempiuto al suo mandato (“Diligenza del buon padre di famiglia”).

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

COMPROPRIETARI DELLO STESSO APPARTAMENTO: L’AMMINISTRATORE PUÒ PRETENDERE DA ME IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA CONDOMINIALE?

Sì, l’amministratore può chiedere l’intero pagamento a ciascuno dei comproprietari. In caso di contitolarità di un immobile (ad esempio tra coniugi, eredi o soci), vige il principio della “solidarietà passiva”: ogni comproprietario è responsabile per l’intero debito verso il condominio, a prescindere dalla grandezza della sua quota di proprietà. Molti condomini pensano erroneamente che, possedendo […]

È PROPRIO OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE? COSA RISCHIA IL CONDOMINIO SE DECIDIAMO DI NON PRESENTARCI AL PRIMO INCONTRO?

Sì, la partecipazione è un dovere giuridico. Sebbene non si possa essere costretti fisicamente a partecipare, la diserzione senza un giustificato motivo espone il Condominio a pesanti sanzioni pecuniarie (pari al contributo unificato della causa), alla possibile condanna al pagamento delle spese legali anche in caso di vittoria e, soprattutto, fornisce al Giudice un “indizio” […]