RUMORI MOLESTI DAL PIANO DI SOPRA: DEVO CHIAMARE L’AMMINISTRATORE?

No, l’amministratore non è un pubblico ufficiale, non è uno sceriffo e non ha poteri coercitivi: non può entrare in casa altrui per far smettere un rumore, né sanzionare i colpevoli. Per le urgenze notturne o diurne, gli unici titolati a intervenire sono le Forze dell’Ordine. L’amministratore può intervenire successivamente ma solo come garante del rispetto del Regolamento.

Per comprendere perché l’amministratore non può sostituirsi alla Polizia o ai Carabinieri, bisogna analizzare i confini legali del suo mandato e la corretta procedura che il condomino deve seguire.
La legge (art. 1130 c.c.) impone all’amministratore di “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi”. I rumori che provengono da una proprietà privata (appartamento) verso un’altra proprietà privata rientrano spesso nella disciplina dell’art. 844 c.c. (Immissioni), che regola i rapporti tra privati cittadini, non la gestione condominiale.
L’amministratore non ha il potere di bussare alla porta di un privato per imporgli di spegnere la musica o smettere di giocare a palla. Farlo potrebbe esporlo addirittura a denunce per violazione della privacy o molestie.

Se il rumore è intollerabile, il condomino deve contattare il 112 (Polizia o Carabinieri) o la Polizia Locale.
Attenzione: Spesso capita che l’operatore al telefono risponda: “Questa è una questione civile, chiami l’amministratore”.
In questo caso, il condomino deve insistere cortesemente ma fermamente, specificando che:
“L’amministratore non ha poteri di identificazione né di accertamento in flagranza di reato (Disturbo della quiete pubblica). Solo un pubblico ufficiale può redigere un verbale che attesti il rumore in corso. Chiedo l’intervento per far cessare la turbativa attuale.”
Senza un verbale delle autorità, qualsiasi contestazione futura sarà “la mia parola contro la tua”.

L’amministratore entra in gioco in un secondo momento e a una condizione specifica: che esista una violazione di una norma del Regolamento di Condominio (es. fasce orarie di silenzio, divieto di gioco a palla in cortile, ecc.).
Se il fatto rientra nei divieti del Regolamento, il condomino deve:
Formalizzare la segnalazione. non basta una telefonata o un messaggio WhatsApp di sfogo. Serve una comunicazione scritta (Email, PEC o Raccomandata) in cui si descrivono fatti, orari e si citano eventuali testimoni o interventi delle forze dell’ordine.
Ricevuta la segnalazione formale, l’amministratore è obbligato ad attivarsi. Egli invierà una comunicazione formale al condomino disturbatore, richiamandolo al rispetto del Regolamento.
La segnalazione scritta è fondamentale in quando in caso di contenzioso legale (se la lite finisse davanti a un Giudice), l’amministratore deve poter dimostrare di aver adempiuto al suo mandato (“Diligenza del buon padre di famiglia”).

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

POSSO POSIZIONARE LO ZERBINO SUL PIANEROTTOLO DAVANTI ALLA MIA PORTA DI CASA?

No, di norma è vietato, a meno che non sia previsto dal Regolamento di Condominio o che non esistano specifiche nicchie d’incasso. La decisione non dipende da motivi estetici, ma da rigide norme di sicurezza antincendio (GSA), dalla prevenzione di infortuni (cadute) e dalla corretta gestione delle pulizie condominiali. Il posizionamento dello zerbino nelle parti […]

COME PROPRIETARIO DI UN BALCONE, CHE TIPO DI MANUTENZIONE SONO TENUTO A FARE?

Il proprietario dell’appartamento è il custode legale del balcone (art. 2051 c.c.). Egli ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e alla vigilanza periodica di tutti gli elementi strutturali e dei rivestimenti, per evitare danni a terzi o a se stesso Molti condomini ritengono, erroneamente, che la manutenzione dei balconi spetti al Condominio. La giurisprudenza […]

QUANTA ACQUA CONSUMA UN PICCOLO RIVOLO D’ACQUA CONTINUO NEL WC?

Un piccolo rivolo continuo nel water può disperdere da 200 a 500 litri d’acqua al giorno (circa 15-20 litri all’ora).Nell’arco di un intero anno, questa perdita apparentemente minima può accumulare uno spreco di oltre 150.000 litri (150 metri cubi) di acqua, traducendosi in un pesante e ingiustificato aumento delle spese nella bolletta condominiale. Spesso si […]

QUANTE BOMBOLE DI GAS POSSO TENERE IN CASA?

All’interno di un singolo appartamento è possibile detenere un massimo di 40 kg totali di gas GPL (Propano). Tuttavia, questo limite non è libero: il numero e la capacità delle bombole sono strettamente legati alla dimensione (volume) delle stanze in cui vengono collocate. È assolutamente vietato tenere bombole in garage, cantine, box, bagni o camere […]