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Vendo casa. Che fare?

In base alle vigenti normative italiane in materia, gli obblighi del venditore e del compratore nel contratto di compravendita sono ben delineati. In questa FAQ prendiamo in esame solo l'aspetto condominiale:

  • Trasmettere all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Tanto prevede l''ultimo comma dell'art. 63 delle DD.AA. del codice civile. Per semplificazione comunque è possibile inviare una dichiarazione, a cura del venditore, degli estremi dell'atto di compravendita di avvenuta vendita con gli estremi dell'acquirente.
  • Verificare il pagamento degli oneri condominiali spettanti fino alla data del rogito.

Il venditore adempie ai propri compiti nel momento in cui la copia autentica dell’atto di vendita notarile viene comunicata all’amministratore (ai fini della compilazione dell’anagrafe condominiale). Difatti il codice civile stabilisce che "…chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto…".

La conseguenza è abbastanza importante: se anche dopo la sottoscrizione dell’atto di trasferimento il venditore dovesse dimenticare di trasmettere all’amministratore di condominio la copia autentica del rogito (o sua certificazione), egli rimarrebbe l’unico obbligato per il pagamento dei contributi condominiali in quanto non opererebbe la responsabilità solidale con l’acquirente. Solo dal momento in cui l’amministratore è reso al corrente che c’è stato il trasferimento dell’immobile il venditore è responsabile in solido con l’acquirente, perdendo definitivamente il suo precedente stato di condomino, che passa in capo al compratore.

Giurisprudenza:

 

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