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Comproprietari e quote condominiali

I comproprietari di un’unità immobiliare in condominio sono tenuti in solido, verso il condominio, al pagamento degli oneri condominiali. l'obbligazione dei comproprietari…

I comproprietari di un’unità immobiliare in condominio sono tenuti in solido, verso il condominio, al pagamento degli oneri condominiali. l'obbligazione dei comproprietari rispetto agli oneri condominiali è di natura solidale. 

I comproprietari, pro-indiviso della medesima unità immobiliare (rientrano nella fattispecie anche gli eredi), sono legati tra loro da un vincolo di solidarietà (con il conseguente diritto del condominio di pretendere da ciascuno di essi l’estinzione dell’intero debito. Possiamo schematizzare il ragionamento come segue: 

  • l'obbligazione avente ad oggetto le spese condominiali è determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare dell'edificio in condominio, e cioè al valore del piano o porzione di piano che spetta ai singoli condomini in proprietà esclusiva;
  • al lato soggettivo, nel caso di una comunione (e cioè nell’ipotesi che un’unità in condominio appartenga a più soggetti), la comunione medesima viene riguardata sul piano del diritto positivo, più nel suo aspetto unitario che non in quello della scomposizione nei singoli diritti di proprietà sulla quota ideale. Basti pensare che l'art. 67 disp. att. cod. civ. impone che i comproprietari abbiano un solo rappresentante nell'assemblea;
  • detto altrimenti:
    • l'obbligo del contributo alle spese grava sul titolare del piano o della porzione di piano, inteso come cosa unica;
    • i comproprietari della singola unità costituiscono, rispetto al condominio, un insieme unico.
  • inoltre, trova applicazione l’art. 1294 cod. civ., ai sensi del quale la solidarietà tra condebitori si presume. Questa norma “non è derogata dalla normativa sulla comproprietà”;
  • da quanto sopra discende che ciascuno dei comproprietari dell’unità immobiliare è tenuto in solido con gli altri verso il condominio;

Anche se tra comproprietari le quote non sono ripartite in parti uguali questo assume rilievo esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra comunisti; la misura della quota individuata secondo legge o contratto, non implica in alcun modo un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore
 

Giurisprudenza:

  • Cassazione 21/10/2011, n. 21907 (i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominialisia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi 
  • Tribunale Bologna 27/03/2018 
  • Cassazione 20/12/2018, n. 33039 (I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, tenuti in solido, e non pro quota, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perchè detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme). 
  • Cassazione 04/02/20216, n. 2195 (Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha sancito che in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, sussiste l’obbligo di partecipare ad esse su tutti i comunisti, a prescindere da una eventuale separazione intercorsa fra in coniugi, in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 cod. civ. Da ciò discende che le prescrizioni ivi previste debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle di conservazione, anche alle spese necessarie perchè la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale).

 

 

 

 

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Cosa succede se non si paga il condominio?

Ogni condomino ha il dovere di pagare le spese condominiali come riportate nel piano di riparto del bilancio preventivo redatto…

Ogni condomino ha il dovere di pagare le spese condominiali come riportate nel piano di riparto del bilancio preventivo redatto dall’amministratore e approvato dall’assemblea insieme al rendiconto. 

Le quote condominiali devono essere pagate entro le scadenze indicate ne bilancio preventivo approvato, questo a prescindere dall’esplicita richiesta dell’amministratore, almeno quando queste sono già certe e fisse. La legge non assegna un termine minimo di tolleranza per i pagamenti rendendo difatti il condomino inadempiente, il giorno dopo la scadenza indicata nei prospetti.

L'art. 1129 comma IX così recita: "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigi-bile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposi-zioni per l'attuazione del presente codice". In mancanza delle azioni di recupero l'amministratore può essere ritenuto professionalmente responsabile per gravi irregolarità (comma XII 1129 c.c.).

Per il recupero delle quote condominiali, la legge consente all’amministratore di nominare un avvocato di propria fiducia, senza bisogno della previa autorizzazione da parte dell’assemblea. Se non vi ha già provveduto l’amministratore, l’avvocato invia una diffida al moroso intimandogli di pagare entro un termine prefissato (generalmente sette giorni). Resta ovvio che i costi del legale saranno richieste al moroso.

Alla scadenza, l’avvocato può rivolgersi al giudice per chiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In buona sostanza, il moroso viene raggiunto da una notifica di un atto giudiziale, fatta dall’ufficiale giudiziale. In essa, è contenuto l’ordine del magistrato a pagare immediatamente le somme non versate aggravate delle spese legali. Se non adempie, il moroso si vedrà recapitare, nei giorni successivi, un atto di precetto, ossia un ultimo avvertimento a versare le somme dovute entro il termine massimo di 10 giorni. Se neanche con il precetto il moroso adempie, il condominio può avviare la fase dell’esecuzione forzata, consistente nel pignoramento dei suoi beni:

  • il pignoramento mobiliare che prevede la confisca di beni mobili, ad eccezione di quelli necessari per vivere, e i beni che saranno venduti dovranno arrivare a coprire l’importo dovuto;
  • il pignoramento presso terzi prevede che eventuali crediti del debitore verso altri soggetti siano pignorati (stipendi, pensioni o versamenti fatti sul conto corrente) e sarà il datore di lavoro stesso a corrispondere al creditore una somma mensile di denaro;
  • la terza e ultima forma è il pignoramento immobiliare che porta a vendere la casa all’asta e può essere fatto quando l’importo del debito sia consistente che rimane non conveniente come formula perché un soggetto (come la banca) con cui è stato stipulato un contratto di mutuo potrebbe interporsi tra le parti.

Al condomino morosi si possono sospendere l'erogazione di servizi di cui fruisce, ma che non intacchino gli altri condomini. Se un condomino è moroso da più di sei mesi, l’amministratore può procedere con la richiesta del blocco di servizi (accesso a strutture o utilizzo di beni)

Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento e il pignoramento dei beni verso il condomino moroso non abbiano effetto, gli altri condomini dovranno coprire la quota del moroso con un'anticipazione o costituzione di fondo speciale per far fronte al deficit di cassa.

Giurisprudenza:

  • Cassazione 06 agosto 2010, n. 18332 (l’amministratore è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 Codice civile, quando cioè si tratti di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea).
  • Cassazione 09 novembre 2012, n. 19533 (riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea è compito precipuo affidato dall’art. 1130 cod. civ. (e dall’art. 63 disp. att. cod. civ.) all’amministratore, il quale pertanto è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell’apposita autorizzazione dell’assemblea).
  • Cassazione 25 ottobre 2010, n. 21841 (l’amministratore del condominio è legittimato a promuovere una controversia per far rispettare il regolamento di condominio, pur se la relativa deliberazione assembleare era stata approvata senza la maggioranza qualificata stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.: Trattasi d i una delibera superflua e di conseguenza ininfluente è la maggioranza con cui è stata adottata).
  • Cassazione 2016, 10865 (l’amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare e che, ove anche intervenga, essa (la delibera autorizzativa) avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall’amministratore medesimo).
  • Cassazione 02 agosto 2022, n. 23955 (il condomino che ritiene di non aver ricevuto la notifica di una iscrizione ipotecaria a seguito di decreto ingiuntivo e asserisce di esserne venuto fortuitamente a conoscenza, può presentare solo opposizione tardiva).   
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Perchè conviene pagare con bonifico?

Il bonifico bancario o postale è una delle soluzioni più comode per i pagamenti delle spese condominiali. Servono solo le…

Il bonifico bancario o postale è una delle soluzioni più comode per i pagamenti delle spese condominiali. Servono solo le coordinate bancarie e la causale. Trattasi del modo di pagamento più sicuro che garantisce il condomino da qualsiasi errore contabile per la tracciabilità dello stesso.

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