I comproprietari di un’unità immobiliare in condominio sono tenuti in solido, verso il condominio, al pagamento degli oneri condominiali. l'obbligazione dei comproprietari rispetto agli oneri condominiali è di natura solidale.
I comproprietari, pro-indiviso della medesima unità immobiliare (rientrano nella fattispecie anche gli eredi), sono legati tra loro da un vincolo di solidarietà (con il conseguente diritto del condominio di pretendere da ciascuno di essi l’estinzione dell’intero debito. Possiamo schematizzare il ragionamento come segue:
Anche se tra comproprietari le quote non sono ripartite in parti uguali questo assume rilievo esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra comunisti; la misura della quota individuata secondo legge o contratto, non implica in alcun modo un'attuazione parziaria dell'obbligazione per quanto attiene ai rapporti esterni con il creditore
Giurisprudenza:
Ogni condomino ha il dovere di pagare le spese condominiali come riportate nel piano di riparto del bilancio preventivo redatto dall’amministratore e approvato dall’assemblea insieme al rendiconto.
Le quote condominiali devono essere pagate entro le scadenze indicate ne bilancio preventivo approvato, questo a prescindere dall’esplicita richiesta dell’amministratore, almeno quando queste sono già certe e fisse. La legge non assegna un termine minimo di tolleranza per i pagamenti rendendo difatti il condomino inadempiente, il giorno dopo la scadenza indicata nei prospetti.
L'art. 1129 comma IX così recita: "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigi-bile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposi-zioni per l'attuazione del presente codice". In mancanza delle azioni di recupero l'amministratore può essere ritenuto professionalmente responsabile per gravi irregolarità (comma XII 1129 c.c.).
Per il recupero delle quote condominiali, la legge consente all’amministratore di nominare un avvocato di propria fiducia, senza bisogno della previa autorizzazione da parte dell’assemblea. Se non vi ha già provveduto l’amministratore, l’avvocato invia una diffida al moroso intimandogli di pagare entro un termine prefissato (generalmente sette giorni). Resta ovvio che i costi del legale saranno richieste al moroso.
Alla scadenza, l’avvocato può rivolgersi al giudice per chiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In buona sostanza, il moroso viene raggiunto da una notifica di un atto giudiziale, fatta dall’ufficiale giudiziale. In essa, è contenuto l’ordine del magistrato a pagare immediatamente le somme non versate aggravate delle spese legali. Se non adempie, il moroso si vedrà recapitare, nei giorni successivi, un atto di precetto, ossia un ultimo avvertimento a versare le somme dovute entro il termine massimo di 10 giorni. Se neanche con il precetto il moroso adempie, il condominio può avviare la fase dell’esecuzione forzata, consistente nel pignoramento dei suoi beni:
Al condomino morosi si possono sospendere l'erogazione di servizi di cui fruisce, ma che non intacchino gli altri condomini. Se un condomino è moroso da più di sei mesi, l’amministratore può procedere con la richiesta del blocco di servizi (accesso a strutture o utilizzo di beni)
Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento e il pignoramento dei beni verso il condomino moroso non abbiano effetto, gli altri condomini dovranno coprire la quota del moroso con un'anticipazione o costituzione di fondo speciale per far fronte al deficit di cassa.
Giurisprudenza:
Il bonifico bancario o postale è una delle soluzioni più comode per i pagamenti delle spese condominiali. Servono solo le coordinate bancarie e la causale. Trattasi del modo di pagamento più sicuro che garantisce il condomino da qualsiasi errore contabile per la tracciabilità dello stesso.