In caso di lavori di ristrutturazioni effettuate nel condominio l'amministratore dovrà rispettare specifici obblighi, tra cui quello di trasmettere alcuni dati all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 febbraio di ogni anno.
Facciamo il punto sulle regole previste.
Per gli amministratori di condominio la scadenza per l’invio della “comunicazione dei dati dei condomini all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata in caso di lavori di manutenzione e recupero del patrimonio immobiliare e in materia di risparmio energetico”, è fissata al 28 febbraio.
In particolare la comunicazione deve contenere i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, dal condominio con riferimento agli interventi di:
Il sistema chiederà all’amministratore di indicare alcuni specifici dati:
L’invio dei dati è ammesso esclusivamente per via telematica, e va effettuato utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline rivolgendosi ad un intermediario abilitato.
Al condomino sarà inviata la certificazione dei lavori entro la data utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico). Il condomino potrà verificare nella dichiarazione "precompilata" (nel 730 nel quadro E - nel modello Unico nel quadro RP sezione III) l'importo in detrazione trasmessa all'AdE. In fase di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile modificare il nominativo del "fruitore" della detrazione così come previsto dalla guida dell'AdE. Nel caso in cui, la certificazione indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quella determinata unità immobiliare sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alla spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
ATTENZIONE: L'importo trasmesso all'AdE e indicato nella dichiarazione dell'amministratore, tiene conto dei bonifici (imprese e professionisti) effettuati fino alla data del 31 dicembre, e dell'ammontare spettante al singolo soggetto (condomino) in base al piano di riparto riproporzionato a prescindere se il condomino abbia versato quote differenti che in quel caso andranno conguagliate nel periodo d'imposta successivo.
Normativa:
Il conguaglio è la differenza tra ciò che è stato effettivamente speso nel periodo contabile e l’ammontare dei versamenti dello stesso periodo. Le quote periodiche quindi vengono incassate in acconto in attesa del rendiconto.